Mancata risposta ai reclami

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Hai esposto reclamo, una, due, tre volte ma non hai ricevuto alcuna risposta entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi? Ti spetta un indennizzo.

Telefonia, connettività, pay-tv: allegato A, delibera n. 73/11/CONS

Il reclamo è uno strumento importante per segnalare disservizi e avanzare richieste al gestore. L’operatore è tenuto a dare una risposta entro 45 giorni dalla data in cui si riceve il reclamo e se il reclamo viene respinto deve fornire comunque una risposta. In caso di mancata risposta ai reclami, l’AgCom ha deliberato il regolamento in materia di indennizzi:

  • se l’operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi o dalle delibere dell’AgCom, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad € 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 300,00,
  • l’indennizzo di cui sopra è computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio.

Luce e gas: Arera – atto 413/2016/R/com artt. 8, 15, 16 e 19

Se il fornitore risponde dopo più di 30 giorni, deve al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo:

  • di € 25 se la risposta arriva entro 80 giorni,
  • di € 50 se arriva tra gli 80 e i 120 giorni,
  • di € 75 se arriva dopo più di 120 giorni.

Tuttavia i fornitori non sono soliti concedere indennizzi in questa fase. Quello che puoi fare è presentare istanza di conciliazione, prima di ricorrere in sede giudiziale.

 

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